NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI SPORTIVI
In data 17 maggio 2019, è divenuta operativa la Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ratifica e attua la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. Tale normativa introduce significative modifiche nell’ambito degli illeciti sportivi, integrando nel decreto legge 231/2001 il reato di frode sportiva e di esercizio abusivo delle attività di gioco e scommessa.
Le implicazioni di tale riforma si estendono oltre le entità sportive, coinvolgendo anche quelle società che effettuano investimenti pubblicitari in relazione alle competizioni sportive o agli atleti, o che hanno sottoscritto contratti di sponsorizzazione per eventi sportivi, squadre e atleti.
INTRODUZIONE DI NUOVE SANZIONI PECUNIARIE
Le entità che commettono reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco e scommessa sono ora soggette a sanzioni pecuniarie come segue:
- Per violazioni gravi, le sanzioni variano da € 25.800 a € 774.500, per reati perpetrati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Vengono, altresì, applicate sanzioni interdittive ex L. 231/2001, che possono avere impatti significativamente pregiudizievoli sull’attività dell’ente.
- Per violazioni meno gravi, le contravvenzioni oscillano da € 25.800 a € 402.740.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE
L’art. 1 della Legge n. 401/1989 definisce il reato di frode in competizioni sportive, prevedendo una pena detentiva da due a sei anni e una multa da € 1.000 a € 4.000 per coloro che offrono o promettono denaro o altri benefici a partecipanti di competizioni sportive ufficialmente riconosciute, al fine di influenzare il risultato della competizione. La stessa pena è prevista per chi compie azioni fraudolente per manipolare l’esito dell’evento sportivo. La norma sottolinea che per la configurabilità del reato non è necessaria l’alterazione effettiva della competizione. Inoltre, prevede l’applicazione delle medesime sanzioni ai concorrenti che accettano tali offerte.
Le società sportive sono tenute a implementare modelli di gestione e controllo per prevenire tali illeciti. La legge introduce anche un’aggravante qualora la manipolazione influenzi i risultati di scommesse o concorsi pronostici legalmente riconosciuti.
ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA
L’art. 4 della Legge n. 401/1989 punisce l’esercizio abusivo dell’organizzazione di giochi come il lotto, scommesse o concorsi pronostici riservati allo Stato o ad enti concessionari (ad esempio, CONI, UNIRE), con multe da 20.000 a 50.000 euro e reclusione da tre a sei anni. La norma criminalizza anche l’organizzazione abusiva di scommesse pubbliche su competizioni di persone o animali e giochi di abilità, la vendita non autorizzata di biglietti di lotterie o manifestazioni analoghe, e la partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di scommesse e l’accreditamento delle vincite, prevedendo ammende non inferiori a 516,42 euro e arresto da tre mesi a un anno.
La legge incrimina ulteriormente una serie di condotte legate alla promozione di giochi, concorsi e scommesse gestiti illecitamente o a giochi d’azzardo esercitati tramite apparecchi vietati.